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12 ottobre 2013

Juniores. Figc smentisce giudice sportivo Belluno sui fuoriquota

Il comitato regionale veneto della Figc, per mezzo di un'informativa inviata alle società bellunesi che partecipano agli Juniores, ha voluto sottolineare il regolamento da seguire nell'impiego dei fuoriquota. Smentendo, di fatto, il Giudice sportivo di Belluno che, in settimana, aveva respinto un ricorso del San Giorgio Sedico per l'impiego tra le file del Lentiai di cinque fuoriquota.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Figc di Belluno, Orazio Zanin:
"Informo che è stato spedito da parte della delegazione FIGC una informativa alle società bellunesi che partecipano al campionato JUNIORES , che in base al regolamento seppur nella possibilità di essere interpretato in diverse maniere fondamentalmente dice che si possono utilizzare al massimo 4 giocatori FUORI QUOTA per partita.
Quindi è da intendersi errata l' interpretazione che in campo al massimo ci debbano essere sempre 4 giocatori FUORI QUOTA e che quindi togliendone uno e inserendone un altro si è in regola. In questa maniera se ne schierano 5 e quindi NON si è in regola con le disposizione di gioco.
Delegato Orazio Zanin".

Ecco quello che il Giudice provinciale aveva deliberato - erroneamente - mercoledì scorso sul comunicato della Figc in merito all'incontro tra Lentiai e Union San Giorgio Sedico, terminato 1-1 sul campo.
"Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N° 15 del 2 Ottobre 2013, visto il reclamo della Società A.S.D. UNION SAN GIORGIO SEDICO, visto l’annuncio di reclamo tempestivamente e ritualmente presentato e inviato anche alla Società U.S.D. LENTIAI per la gara in oggetto, visti i documenti agli atti, rilevato dal R.A. l’infondatezza del reclamo, si evince che la Società U.S.D. LENTIAI ha impiegato durante la gara sempre 4 calciatori Fuoriquota come stabilito al punto A/12 pagina 21 del C.U. N°1 del 03/07/2013 del Comitato Regionale Veneto il G.S. delibera:
􀂃 Di respingere il reclamo della Società A.S.D. UNION SAN GIORGIO SEDICO
􀂃 Di omologare il risultato acquisito sul campo:
U.S.D. LENTIAI – A.S.D. UNION SAN GIORGIO SEDICO 1 – 1
􀂃 Vista la variabilità di interpretazioni del termine “utilizzo” si stabilisce di non addebitare la tassa di reclamo alla società A.S.D. UNION SAN GIORGIO SEDICO".

Con tutta probabilità, pertanto, verrà data la vittoria a tavolino per l'Union San Giorgio Sedico ai danni del Lentiai.

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