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20 giugno 2013

Abbreviazione dei termini procedurali


Il comunicato della Figc di Belluno emesso ieri riporta una serie di novità normative, alcune piuttosto interessanti. Le riportiamo


Qui di seguito si pubblica il C.U. N. 194/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente le modifiche agli artt. 34 comma 3 e 102 bis comma 8, all'abrogazione dei commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e all'emanazione del nuovo testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. :

“”” Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 giugno 2013;

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 comma 3, 102 bis comma 8, di abrogare i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e di

emanare il nuovo testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare gli artt. 34 comma 3, 102 bis comma 8, di abrogare i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e di emanare il nuovo

testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo riportato

nell'allegato A).”””

3.2. Com.Uff. n. 195/A – Abbreviazioni dei termini procedurali

Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N. 195/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente :

“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di

Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale

Dilettanti” :

“”” Il Presidente Federale

• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali

di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla

stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare

territoriale;

• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di

abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

• visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

• che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i

cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità

procedurali e nei termini abbreviati come segue:

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

• gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b ), del Codice di Giustizia

Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno

successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del

giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

• gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del

Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la

sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale

recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia

alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere

allegata al reclamo.

L'eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni

presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del

reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con

pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione

via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del

Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

60/647

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.”””

3.3. Com.Uff. n. 196/A – Abbreviazioni dei termini procedurali

Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N. 196/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente :

“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della Fase

Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014” :

“”” Il Presidente Federale

• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti

dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase

nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014;

• ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi

3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

• visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui

esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali

e nei termini abbreviati come segue:

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla

disputa della giornata di gara;

• gli eventuali reclami, a norma dell' art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia

Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno

successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla

controparte;

• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

• gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia

Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S. La decisione

della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

• l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni

comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque

pervenire entro i termini sopra indicati;

• per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel

Codice di Giustizia Sportiva.”””

3.4. Com.Uff. n. 197/A – Abbreviazioni dei termini procedurali

Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N. 197/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente :

“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della fase

finale nazionale del campionato juniores regionale organizza ta dalla lega nazionale dilettanti -

stagione sportiva 2013/2014”

“”” Il Presidente Federale,

• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice

Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del

Campionato Juniores Regionale - stagione sportiva 2013/2014;

• ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29

commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

• visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

• che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva,

relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di

gara;

60/648

• gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia

Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno

successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore

13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato

immediatamente dopo;

• gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere

proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni,

entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni

dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di

proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello

stesso giorno della riunione;

• L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito

presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di

giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i

termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice

di Giustizia Sportiva.”””

3.5. Com.Uff. n. 198/A – Modifica art.31 e norma transitoria n. 4

Regolamento LND

Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N. 198/A emanato dalla F.I.G.C., in data 17/6/2013, inerente l’oggetto:

“”” il Presidente Federale

- vista la delega conferita dal Consiglio federale del 4 giugno 2013;

- viste le modifiche all'art. 31 e l'abrogazione della norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega N azionale

Dilettanti proposte dalla medesima Lega;

- d'intesa con il Presidente della LND e con il Presidente della Divisione Calcio a Cinque;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

delibera

di approvare la modifica dell'art. 31 e di abrogare la norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti secondo il testo allegato sub A

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