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12 luglio 2012

Comunicato n. 6 del 12/07 FIGC VENETO

Nella solita sezione il comunicato n. 6 della FIGC del Veneto, che tutti gli addetti ai lavori dovrebbero stampare e tenere sempre a portata di mano.


Infatti oltre alle prossime scadenze degli svincoli (lunedi 16 luglio) sono indicate le date dei trasferimenti.

Di seguito il riepilogo delle notizie principali:

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE
Si ritiene opportuno ricordare che Lunedì 16 Luglio alle ore 19,00 è il termine ultimo per il deposito delle liste di svincolo (da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal vincolo di tesseramento a giocatori in forza alle stesse). Con l’occasione, lo sportello unico del C.R.Veneto di Ve-Marghera (via della Pila 1) sarà aperto, per il ritiro delle liste, sino alle ore 19,00.
Si raccomanda infine di controllare che la lista da consegnare o da spedire, sia quella che riporta la dicitura “Documento n.1 definitivo”.




SVINCOLO PER DECADENZA - ART. 32 BIS DELLE NOIF
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.
Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

TESSERAMENTO “ON-LINE” – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
In analogia con quanto già avvenuto nella stagione sportiva 2011/2012, il tesseramento dei calciatori di settore giovanile e scolastico per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini deve avvenire unicamente con la modalità “online”.
Solo per la categoria Piccoli Amici (“Carta Assicurativa”) non sono previsti cambiamenti procedurali; la Società dovrà quindi provvedere, come di consueto, alla compilazione del documento cartaceo da richiedere alla Delegazione di competenza.
Si ricorda pertanto che il tesseramento “online” potrà avvenire tramite accredito sul sito www.iscrizioni.lnd.it e accesso alla voce “Tesseramento SGS” che appare nella schermata iniziale; all’interno sono riportate le varie opzioni che le Società sceglieranno a seconda del tipo di operazione da compiere.
Tutte le Società sono dotate delle credenziali web di accesso, ma nel caso le avessero smarrite o – in caso di nuova affiliazione – non ne fossero in possesso, queste possono essere richieste al seguente indirizzo mail: vecalcio.informatica@figc.it
Ne consegue che una volta completato l’inserimento del tesseramento “on-line”, la procedura produrrà della documentazione cartacea che dovrà essere consegnata, unitamente ai documenti richiesti dalle normative federali, presso le Delegazioni di pertinenza.
La Delegazione, dopo aver controllato tutta la documentazione, provvederà a confermare telematicamente il tesseramento.
In ogni momento la Società potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d’avanzamento della pratica depositata, la quale si concluderà con l’emissione di una tessera plastificata che la Società potrà ritirare presso la Delegazione.



TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:


a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00)


b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)


Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti.
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.



ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si ricorda che, per l’iscrizione al campionati 2012/13, è necessario seguire la procedura online disponibile nel sito www.iscrizioni.lnd.it ed effettuare un bonifico per l’importo esatto risultante nel prospetto “riepilogo costi”.
Copia del bonifico dovrà quindi essere allegata alla documentazione che sarà spedita al C.R. Veneto.
Si fa presente inoltre che il C.R. Veneto riterrà valide solamente le iscrizioni che perverranno nei termini previsti, come da Comunicato n.1, complete di tutta la documentazione firmata in originale da ogni soggetto indicato e timbrata; non saranno quindi presi in considerazione altri documenti spediti via mail o fax.


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